(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Friuli-Venezia Giulia n. 59 del 5 maggio 1990)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 concernente: "Piano
socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";
   Visto  in  particolare  il comma 3 dell'art. 15 della citata legge
che  prevede  l'adozione  da  parte  della   Giunta   regionale   del
Regolamento   di   esecuzione   per   le  strutture  di  accoglimento
residenziale per finalita' assistenziali, alle cui  prescrizioni  gli
enti,  le  istituzioni  e  gli  organismi, sia pubblici, sia privati,
dovranno attenersi al fine  di  ottenere  l'iscrizione  nel  Registro
regionale delle suddette strutture istituito dal medesimo articolo;
   Visto  altresi'  il comma 4 del medesimo art. 15, in base al quale
il regolamento citato  deve  disciplinare  l'attivita'  regionale  di
vigilanza e di controllo sulle strutture;
   Atteso  che  sulla  bozza  del Regolamento di esecuzione elaborata
dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale e' stato  acquisito
il parere favorevole del Comitato consultivo in materia di attuazione
del Piano socio-assistenziale, costituito ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 33/1988; parere espresso nella seduta del 12 dicembre 1989;
   Considerato che in data 16 gennaio 1990 il Comitato dipartimentale
per i servizi sociali ha  espresso  parere  favorevole  sul  medesimo
documento;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1› febbraio 1990,
n. 490;
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato  il  Regolamento  di  esecuzione per le strutture di
accoglimento residenziale per finalita' assistenziali,  previsto  dai
commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n.
33,  nel  testo  allegato  facente  parte  integrante  del   presente
provvedimento.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare quale Regolamento della Regione.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, 14 febbraio 1990
 
                               BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 5 aprile 1990
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 7, foglio n.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PREVISTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIMENTO
   RESIDENZIALE   PER   FINALITA'  ASSISTENZIALI  DAI  COMMI  3  E  4
   DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 1988, N. 33.
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo
15, commi 3 e 4, della legge regionale 19 maggio 1988,  n.  33  e  si
riferisce  alle  strutture di accoglimento residenziale per finalita'
assistenziali, compresi i servizi di pronta accoglienza, facenti capo
ad  enti,  istituzioni  ed  organismi  sia  pubblici  sia privati con
particolare riguardo a:
     a) gruppi famiglia;
     b) gruppi appartamento;
     c) comunita' educativo-assistenziali;
     d) comunita' alloggio;
     e) centri residenziali per handicappati gravi e gravissimi;
     f) comunita' terapeutiche e comunita' di accoglienza;
     g) case albergo;
     h) residenze di assistenza sanitaria e sociale;
     i) strutture ad utenza diversificata.
   2.  Le  norme  e  le  tipologie previste nell'allegato al presente
regolamento riguardano le residenze di nuova realizzazione  e  quelle
gia'  esistenti  qualora  per  queste  siano  in corso di definizione
progetti di  ristrutturazione,  salvo  quanto  previsto  nelle  altre
ipotesi al successivo comma 3.
   3.  Alle  strutture  di ospitalita' gia' funzionanti o in corso di
realizzazione ovvero per  le  quali  sia  in  via  di  attuazione  un
progetto di ristrutturazione, dovranno essere apportati i possibili e
conformi adeguamenti per dotarle dei requisiti previsti  al  comma  4
dell'art. 3.